Disposizioni per l’accesso degli animali da compagnia sulle aree pubbliche

Si comunica che, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e dell’igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano, è stata emanata l’Ordinanza n. 19 del 6 luglio 2022 che dispone:

– sulle vie, piazze, marciapiedi ed altri luoghi pubblici, i cani devono essere condotti e controllati dal proprietario o persona incaricata della custodia, muniti di collare, tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;

– i cani di indole aggressiva devono essere muniti di solida museruola a canestro e tenuti, nei luoghi pubblici, a corto guinzaglio dal proprietario, custode o comunque da persona capace ed idonea al controllo dell’animale;

– i cani condotti nei locali pubblici devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50. È vietato condurre cani nei negozi ed esercizi pubblici dove la merce sia in esposizione ad altezza inferiore a cm. 60 dal pavimento, o in quei locali dove il proprietario o il gestore abbia esposto avviso di divieto di accesso agli animali;

– i conduttori, siano essi proprietari, custodi, ecc., di cani, sulle pertinenze pubbliche devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali e devono evitare che gli animali orinino contro i muri, porte, entrate di negozi e simili;

– nel caso di defecazione da parte dell’animale sul suolo pubblico, sia esso strada, marciapiede, portico, piazza, giardino ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico, il conduttore è tenuto a ripulire immediatamente il sito della deiezione, raccogliendola in sacchetto o idoneo contenitore e a depositarla nei cestini portarifiuti.

Consulta qui l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 6 luglio 2022.